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Sostegni alle imprese e 316 bis c.p.

Cass. Pen. sent. n. 22119/2021

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, la Sesta sezione penale ha affermato che non è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all’erogazione da parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

In particolare la Corte evidenzia, dopo un’attenta disamina della disciplina del finanziamento garantito da SACE s.p.a., i presupposti applicativi dell’art. 316 bis c.p.

Trattasi di un reato posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Presupposto della fattispecie penale è l’erogazione da parte dello Stato, o di altro ente pubblico, in favore di un soggetto estraneo alla P.A., di un contributo, sovvenzione o finanziamento destinato alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Queste due ultime nozioni vanno intese in senso ampio, con riguardo allo scopo perseguito dall’ente pubblico erogante, piuttosto che all’opera o all’attività in sè e per sè considerata.

La condotta sanzionata dal delitto in esame attiene, non alla fase dell’erogazione della prestazione pubblica, bensì a quella successiva e consiste nell’elusione del vincolo di destinazione che connota tale prestazione attraverso anche la sola parziale distrazione delle somme ottenute dalla predetta finalità di interesse generale.

Tutto ciò posto, il finanziamento erogato ai sensi del d.l. n. 23/2020 non appare idoneo ad integrare i presupposti sopra esaminati ai fini della sussunzione della condotta nelle maglie del reato di cui all’art. 316 bis c.p.

Invero, il finanziamento, sebbene destinato alla realizzazione di finalità di pubblico interesse, non viene erogato direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico bensì da un soggetto privato, nel caso di specie un istituto bancario.

La partecipazione di quest’ultimo ad un’operazione di sostegno alle imprese, peraltro, non incide sulla sua natura nettamente privatistica.

Tanto acclarato, la Corte rileva anche un altro punto fondamentale a sostegno della propria tesi, ovvero quello che lo schema operativo di cui alla legge 40/2020 consente di individuare due rapporti giuridici, quello tra  l’impresa e il soggetto finanziatore, riconducibile ad un mutuo di scopo legale; l’altro di carattere accessorio avente ad oggetto la garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE s.pa. al soggetto finanziatore per il caso di mancata restituzione del finanziamento.

Orbene, solo l’inadempimento di tale ultima obbligazione restitutoria rende operativa la garanzia pubblica, cosicchè, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all’erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l’impresa e il soggetto finanziatore, con conseguente impossibilità di intravedere gli estremi del reato in esame.

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