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Le Sezioni Unite ed il principio di nomofilachia

Con l’ormai famosa sentenza n. 19597/2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato il principio della subordinazione degli interessi moratori alla disciplina di contrasto all’usura, stabilendo anche i criteri per l’individuazione del Tasso Soglia con il quale effettuare il confronto nonché le conseguenze della declaratoria di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. rispetto agli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. La pronuncia, come è noto, molto attesa, ha deluso le aspettative di coloro che avevano seguito le chiare pronunce della Cassazione, sia civile che penale, in merito alla sanzione civilistica di cui all’art. 1815 2^ co. c.c. in uno all’art. 644 c.p., così come delineati con la chiara riforma della legge sull’usura n. 108/96, che modificò le norme anzidette.

Per l’operatore del diritto, quindi, si pone una seria riflessione sul ruolo della Cassazione di questi ultimi anni, soprattutto quando emette sentenze a Sezioni Unite nell’ambito di una parte del diritto sì rilevante come quello bancario. Senza voler utilizzare giudizi dietrologici sulla portata sociale ed economica di talune pronunce che si riverberano nel tessuto della società in modo dirompente, per i vari soggetti portatori di interessi, a noi non resta il compito che verificare se la pronuncia in parola possa essere considerata un mero incidente di percorso e, se così è, quale rimedio il giudice delle leggi possa apportare al poco chiaro principio adottato dalla Cassazione a Sezioni Unite, soprattutto in merito alla mancata applicazione dell’art. 1815 2^ co. c.c. laddove si riscontri l’usurarietà dei tassi convenuti o, per meglio dire, l’aggregato dei costi ex art. 644 c.p.

Come è noto, in virtù del principio di nomofilachia, la Corte di Cassazione ha (avrebbe) il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12), le attribuisce. Tale funzione, poi, prevede da un lato, che vi sia la garanzia dell’attuazione della legge nel caso concreto e, dall’altro, quella di fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, nei limiti del possibile, l’unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza. Sennonché, in tali ultimi anni, abbiamo assistito a repentini cambiamenti di indirizzi giurisprudenziali, tanto da scalfire il principio della funzione nomofilattica della Cassazione, per cui si è pensato di arginare la sollevata problematica con il D.lgs. n. 40/2006  che ha mirato sostanzialmente a dare maggiore peso alle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione problematica ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, come disciplinata dall’art. 374 del c.p.c.

A nostro sommesso avviso, mai come in questa pronuncia si ravvisa la necessità di verificare la netta separazione dei poteri, distinguendo la funzione di chi fa le leggi da quella di chi è chiamato ad applicarle. E’ doveroso ricordare che l’art. 101, co. 2, della Costituzione afferma che i giudici sono soggetti («soltanto») alla legge e l’art. 111, co. 1, aggiunge che la giurisdizione si attua in un processo che deve essere regolato dalla legge, per cui dovrebbe essere lapalissiano pensare che lo stesso giudice non possa produrre la legge nell’esercizio della sua attività giurisdizionale, pena lo snaturamento di un sistema costituzionale nel quale i padri costituenti previdero la netta separazione dei poteri.

La Suprema Corte, già in data 11.7.2011, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 15144, si era posta il problema della retroattività del giudizio in virtù del mutamento di giurisprudenza, richiamando l’art. 6 della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed ora recepita dall’art. 111 della nostra Costituzione, alla luce di un generale principio di ragionevolezza immanente alla stessa carta costituzionale. «Giusto processo» e «principio di ragionevolezza» che dovrebbe consentire di dare assoluta rilevanza all’affidamento incolpevole che la parte, nel compiere un atto processuale, abbia riposto in un orientamento giurisprudenziale che in quel momento appariva indiscusso e consolidato.

Per onestà intellettuale, occorre dire che la sentenza n. 19597/2020, non interviene in contrasto di un precedente orientamento ben consolidato, senza pronunce dissenzienti o incertezze, onde il principio adottato appaia del tutto inatteso ed imprevedibile, al netto dell’effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. Cionondimeno, l’operatore del diritto che tutela gli interessi degli utenti bancari si attendeva la chiara e definitiva interpretazione delle norme di cui all’art. 644 c.p. e 1815 c.c., così come modificati dal legislatore del 1996 con la L. n. 108.

Forse in alcun altro campo del diritto si è assistito ad un profluvio di pronunce dei giudici di merito contrastanti tra loro nell’interpretazione e applicazione delle citate norme. Già da molti anni, d’altronde, è invalsa l’espressione «diritto vivente», che mira a sottolineare come la norma giuridica viva nella sua concreta applicazione e perciò si modelli sull’interpretazione che ne viene data. Né è di poco conto il fatto che a tale nozione si sia sovente richiamata anche la Corte costituzionale, la quale, per valutare la conformità o meno al parametro costituzionale di una norma dell’ordinamento, suole appunto basarsi sul modo in cui quella norma s’invera nell’interpretazione giurisprudenziale. E tuttavia, occorre ribadire che la lettera della norma, se di univoco tenore, come quelle in parola, segna pur sempre il confine oltre il quale all’interprete non è consentito avventurarsi.

Invero, il nostro sistema giuridico, pur sempre improntato ad un modello di civil law, non riconosce carattere propriamente vincolante al precedente giudiziario, appunto perché tale carattere compete solo alle legge. Ora, se per effetto della riforma degli artt. art. 360 bis, n. 1, 363, 374 3^ co. e 384 1^ co. c.p.c. il precedente giurisprudenziale assume una ben più pregnante rilevanza, è anche vero che la stessa Cassazione, decidendo a sezione semplice, se ne può discostare con adeguata motivazione (art. 374 3^ co. c.p.c.) così come potrebbe fare il giudice del merito. D’altronde, a ben vedere, la pronuncia qui in parte commentata, è stata la prima che ha affrontato ex professo il problema dell’applicabilità o meno dell’art. 1815 2^ co. c.c. di fronte alla verifica del superamento del tasso soglia dei cc. dd. interessi moratori, facendo salvi gli interessi corrispettivi pattuiti entro soglia.

Nel nostro caso sarebbe auspicabile il principio dell’anticipatory overruling secondo cui: “una Corte inferiore può rifiutarsi di seguire un precedente della Corte Suprema qualora risulti ragionevolmente certo, sulla base di pronunce giudiziarie dei componenti di questa, che la Corte Suprema non seguirà più quel dato precedente“. Prendendo in prestito alcune decisioni avvenute nel campo della responsabilità civile, abbiamo assistito al fatto che alcune pronunce della Corte di Cassazione sul risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, la sentenza n. 901/2018 e la famosa ordinanza n. 7513/2018 (nota come il decalogo della Cassazione), si sono poste in palese contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di San Martino (sentenze n. 26972–26973-26974/2008) secondo il quale costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale. Anche una recente sentenza della Corte di Cassazione sul danno tanatologico (n. 26727/2018), ha riconosciuto il risarcimento di tale danno agli eredi della vittima in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15350/2015, che aveva espunto dal nostro ordinamento questo danno.

Corre l’obbligo, quindi, di richiamare le parole di un grande magistrato, Renato Rordof, secondo il quale l’istituto della nomofilachia è il cuore dell’attività della Corte di Cassazione e i giudici devono sempre bilanciare l’etica delle proprie convinzioni con l’etica della responsabilità. Le parti in causa non devono essere mai utilizzate come ballon d’essai per sperimentare opinioni personali del giudice, ma quest’ultimo deve ricordare che ogni decisione è il tassello di un più ampio tessuto giurisprudenziale in cui essa deve potersi armonizzare. L’auspicio, è, quindi quello di di assistere alla continua evoluzione dell’ordinamento e non alla sua staticità e, mai rimanere statico quando vi sono ragioni migliori rispetto a quelle affermate precedentemente dalle Sezioni Unite.