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Servitù di gasdotto: a chi spetta la domanda per la costituzione coattiva?

Cassazione Civile n.18011/2021

 

Con la sentenza in commento la Cassazione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto: “La servitù di gasdotto rientra, per effetto di quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 154 del 2016, tra quelle passibili di costituzione coattiva ope judicis su domanda dell’esercente il servizio di distribuzione del gas e non del proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione, dovendosi il fondo dominante individuare – come confermato dall’art. 3 cit., che impone di consentire il passaggio delle tubazioni per l’allacciamento “alla rete del gas” e non a qualunque serbatoio, anche privato, di gas – non già in quello dell’utente somministrato, bensì nell’impianto di distribuzione (quale fondo a destinazione industriale o commerciale)”.

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