Ordinanza della Dott.ssa Napoliello del 13.01.2022
Si allega al presente contributo l’ennesimo successo in ambito bancario dello Studio legale Grattagliano.
Nella specie, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., si chiedeva al Tribunale la rimozione del nominativo della società assistita dalla Centrale Rischi, stante l’illegittimità della segnalazione stessa effettuata dalla Banca resistente.
Il Giudice, condividendo tutto quanto esposto nell’atto introduttivo depositato dallo Studio, evidenziando l’ammissibilità del ricorso (sottolineando come fosse, diversamente da quanto sostenuto da parte avversaria, l’unico strumento possibile per la tutela dei propri diritti), condanna la Banca convenuta a revocare l’effettuata segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione di “sofferenza” relativamente alla posizione della società ricorrente in quanto priva di qualsiasi fondamento.
Il Giudice sottolinea l’assoluta mancanza di indagine svolta nei confronti della società assistita : non si è accertato, difatti, lo stato di insolvenza o di una situazione ad essa equiparabile. La società, grazie anche alla produzione documentale effettuata in sede di ricorso, ha dimostrato la capienza patrimoniale e il buon andamento dell’attività: “la posizione della ……, per quanto rappresentato, non presentava tali indici di allarme da giustificare la segnalazione alla CR in ragione dei tempi di scadenza delle rate richieste in pagamento (di cui una riferita ad un ingente mutuo per cui residuavano solo due rate), della esistenza di un pegno costituito in banca, degli indici di solidità economica e finanziaria derivante dalla indagine economica“.
Grazie al provvedimento in esame, lo Studio è riuscito ad ottenere un grande risultato: la revoca della la segnalazione in CR che, notoriamente, pregiudica l’accesso al credito, andando a minare la possibilità di investimenti e guadagni futuri, incidendo altresì sull’immagine personale e professionale della ricorrente.
Si rimanda alla lettura del provvedimento per qualsiasi ulteriore approfondimento, evidenziando la condanna alle spese per l’istituto di credito.



