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Casa gravata da ipoteca: non risponde il mediatore

Tribunale di Taranto, sentenza n. 561/2021

La sentenza in commento non fa che confermare l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità sul punto.

L’agente immobiliare che, ignaro della sussistenza di ipoteche gravanti sul bene immobile oggetto di futura vendita, manchi di evidenziare tale circostanza ai futuri acquirenti, è esonerato da ogni tipo di responsabilità laddove abbia agito diligentemente e fatto affidamento su quanto comunicatogli dal promissario venditore, atteso che non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l’obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliare, la libertà dell’immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.

Invero, si legge in sentenza: “L’obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell’art.1759 c.c. va commisurato alla normale diligenza cui deve conformarsi il professionista di media capacità, in modo da ricomprendere non solo le circostanze note ma anche quelle conoscibili dall’operatore
secondo quel metro di valutazione.
Orbene, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell’adempimento della prestazione ai sensi dell’art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico. Pertanto, in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l’obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell’immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (Cass. 17/8849; Cass. 12/19075; Cass. 10/16623; Cass. 09/15926; Cass.06/822)”.

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