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Assoluzione perchè il fatto non sussiste

Sentenza n. 2827/21 – Tribunale Penale di Bari

Si allega al presente contributo la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari in favore di un cliente dello Studio, imputato del reato di cui all’art. 2 comma 1 e 1 bis, d.l. n. 463/1983 (legge n. 638/1983), perchè asseritamente ritenuto responsabile, quale datore di lavoro, di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo complessivo di euro 30.010,83.

La difesa, per tramite dell’esame dell’imputato, faceva emergere l’assoluta insussistenza del reato siccome contestato atteso lo stato di assoluta decozione in cui versava la ditta all’epoca dei fatti.

Invero, elemento imprescindibile al fine di vedere configurato il reato di cui al capo di imputazione è l’avvenuta retribuzione dei dipendenti.

Nel caso di specie, tuttavia, attraverso l’intera produzione documentale, afferente al fallimento della ditta di cui l’imputato risultava essere l’amministratore unico, si evinceva chiaramente l’esistenza di numerose domande di insinuazione al passivo da parte di tutti i dipendenti che da tempo non ricevevano più alcuna retribuzione, in particolare per il periodo di tempo di cui all’imputazione.

Venuto meno il presupposto della retribuzione per il periodo in contestazione, il Giudice, con una motivazione più che logica, assolve l’imputato perché il fatto non sussiste.

2827.21 sent. oscurata