Un altro grande successo per lo Studio Grattagliano:
“Mi permetto di segnalare l’importantissima ordinanza della Cass. n. 4321 2022 del 10 febbraio scorso e che per la prima volta ha fatto propria una tesi che avevo riportato in un mio articolo apparso nel marzo 2019 sulla Rivista specializzata Centro Anomalie Bancarie, secondo cui, la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. In altre parole, anche i contratti di conto corrente successivi all’anno 2000 e che si potevano ritenere immuni dalla verifica dei Tribunali in ordine al vietato anatocismo, con questa pronuncia possono essere oggetto di analisi e far sì che i singoli correntisti possano avviare azioni giudiziali per il recupero dell’indebito. Pertanto, si consiglia sempre di conservare i documenti bancari, anche se scaduti da oltre dieci anni.”
Avv. Filippo Grattagliano
Qui di seguito potete trovare gli allegati correlati: l’ordinanza della Cassazione e l’articolo sulla Rivista Centro Anomalie Bancarie.
Ordinanza della Cass. n. 4321 2022
Clausola di Reciprocità – Articolo Rivista Centro Anomalie Bancarie



