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Sospensione dell’esecuzione immobiliare in atto

Provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata ex art. 41 bis, co. 7, DL n. 124/2019, nell’interesse di un cliente.

L’art 41 bis della legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del  Dl n.124/2019 istituiva lo strumento eccezionale della rinegoziazione del mutuo a favore del consumatore che avesse visto pignorata la propria prima abitazione entro il 30 giugno 2019.

L’art 41 bis in esame, tuttavia, è stato integralmente sostituito dall’articolo 40-ter, della legge 69-2021, che  introduce nuove norme sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive.

Nel caso di specie, il cliente dello Studio era parte debitrice in un’esecuzione immobiliare del valore di centinaia di migliaia di euro. Grazie all’intervento dello Studio legale, tuttavia, si è riusciti ad ottenere una sospensione dell’esecuzione.

Di seguito il provvedimento della Seconda Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, in persona del Dott. Ruffino.

PROVVEDIMENTO RUFFINO oscurato