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Altro successo dello Studio: fideiussioni


A seguito di procedimento monitorio avviato dall’istituto di credito nei confronti del debitore principale e del fideiussore, seguito dalla fase esecutiva immobiliare, lo studio ricorreva al Tribunale civile di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, al fine di veder accertata la nullità del contratto di fideiussione intercorso tra le parti, posto a fondamento dell’esecuzione.

Si eccepiva, in particolare, la presenza di clausole nulle in quanto la clausola c.d. di riviviscenza, la clausola c.d. di sopravvivenza e la clausola di rinuncia ai termini decadenziali di cui all’art. 1957 c.c., inserite nel contratto fideiussorio in esame, agli artt. 2, 6 e 8, coincidevano con quelle di cui allo schema ABI dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca di Italia, con provvedimento n. 55/2005, contrarie alla normativa anticoncorrenziale.

Nonostante le eccezioni di parte avversaria sull’asserita incompetenza territoriale nonché funzionale del Tribunale adito, con il provvedimento in commento, il Tribunale accoglie parzialmente quanto richiesto, dichiarando nulle le clausole del contratto di fideiussione, con tutte le conseguenze del caso, in primis, l’impossibilità per la Banca di procedere ad esecuzione forzata sull’immobile del cliente, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

In allegato la sentenza.


SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI – oscurata