Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 788/2021
Interessante sentenza di merito la quale si sofferma sulla possibilità che la copertura assicurativa RCA copra eventuali danni provocati dall’incendio di un veicolo in sosta.
La vicenda vede come protagonista il proprietario di un camioncino adibito a rosticceria fast food, già condannato in sede penale per plurimi reati connessi al sinistro quali omicidio colposo, lesioni, incendio e danneggiamento. La responsabilità penale si fondava sulla circostanza che il ridetto furgoncino prendeva fuoco a causa di un’improvvida modifica apportata dal proprietario all’impianto GPL di alimentazione del forno.
Attesa l’entità dei danni provocati, nonostante l’imputato fosse coperto da un’assicurazione per danni a terzi, decideva di invocare anche la copertura dell’assicurazione RCA.
La sentenza in commento, ripercorrendo tutto quanto affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, nega la possibilità di invocare la copertura assicurativa RCA nel caso di specie.
In particolare, pur essendo pacifico che la polizza RCA, relativa alla circolazione stradale, per il combinato disposto degli artt. 2054 – 2050 c.c., possa coprire anche la posizione del veicolo in posizione di arresto, tuttavia, affinchè ciò avvenga, è necessario che venga accertato il nesso di causalità tra la condotta di guida del veicolo in sosta e la causazione del sinistro. Questo in quanto ben può capitare che un veicolo fermo possa esser ritenuto corresponsabile di un sinistro qualora sussista un nesso di causalità tra la sosta irregolare e il verificarsi di uno scontro tra veicoli.
Dunque, nel caso di specie, cosa ha impedito che operasse la polizza RCA?
- nel caso di posizione di arresto del veicolo, l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere causalmente ricollegabile alla circolazione; in caso di sinistro verificatosi autonomamente, ivi incluso per caso fortuito, nessuna polizza RCA può essere attivata;
- la RCA può operare laddove il veicolo venga utilizzato come mezzo di trasporto e non come locus laboris;
- l’accertata manomissione in sede penale dell’impianto gpl è prova del caso fortuito che ha causato il sinistro.
In virtù di tanto, il proprietario del furgone vede rigettata la propria domanda.
scarica la sentenza



