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Sull’utilizzabilità delle intercettazioni per altro reato

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23244 del 14 giugno 2021

 

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal difensore dell’indagato all’esito dell’accoglimento, da parte del tribunale della libertà, dell’appello proposto dal P.M.

Quest’ultimo si doleva della mancata concessione di misura cautelare in ordine al reato di abuso d’ufficio da parte del GIP, il quale sosteneva che le intercettazioni autorizzate per il reato di corruzione non potessero essere usate per nuova riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all’art. 323 c.p.

La Cassazione, dunque, si pronuncia sull’utilizzabilità delle intercettazioni dalle quali emergano reati diversi e ulteriori rispetto a quello oggetto di autorizzazione. Ciò che incide sulla possibilità o meno di utilizzabilità, in tal senso, delle intercettazioni è la verifica dei fatti posti a fondamento dell’imputazione provvisoria: questi devono essere gli stessi rispetto a quelli per i quali sia intervenuto il provvedimento autorizzatorio.

In particolare la Corte di legittimità afferma il principio per cui la riqualificazione di un’ipotesi di reato, per il quale siano autorizzabili le intercettazioni telefoniche, in altro reato che non consenta tale mezzo di ricerca della prova, non rende le captazioni automaticamente inutilizzabili se i fatti alla base delle indagini sono i medesimi. Tuttavia è sempre necessario e indispensabile che l’autorizzazione del Gip all’originaria intercettazione sia stata fondata su presupposti di necessità e gravità.

Nel caso di specie, gli Ermellini si sono espressi per una possibile utilizzazione delle originarie intercettazioni autorizzate per corruzione per altro reato – l’abuso d’ufficio – in virtù di un principio di economia processuale e finalità di giustizia a condizione che:

  • lo strumento di indagine sia stato ab origine legittimamente autorizzato dal Gip;
  • i fatti posti a fondamento dell’iniziale autorizzazione per il reato più grave, la corruzione nel caso de quo, siano realmente i medesimi su cui è stata formulata l’imputazione definitiva, a seguito di riqualificazione giuridica della fattispecie in reato meno grave e non autorizzabile.