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Segnalazione in Centrale Rischi in assenza di preavviso

A seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. rassegnato dalla ditta Alfa snc per la richiesta di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia, il Tribunale di Brindisi emetteva una interessante ordinanza, oggetto qui di disamina.
Prima che il Tribunale emanasse l’ordinanza in oggetto, v’erano da risolvere due problemi: a) la necessità del preavviso o meno, in quanto la ditta Alfa non era un consumatore; b) l’omessa valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente da parte dell’istituto bancario. Un terzo aspetto riguardava se vi fossero o meno i presupposti fattuali per l’avvenuta segnalazione. Tuttavia, è doveroso soffermarci diffusamente sul primo aspetto, che riveste particolare importanza nel dibattito dottrinario oltre che a livello giurisprudenziale.

Sul secondo punto, basti richiamare ‘Trib. Roma 31-05:2016 (Omissis) c. Ca.Fi. sr. Quotidiano giuri 2016 secondo cui: “La segnalazione alla Centrale Ri richiede una valutazione da parte dell’intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può dunque scaturire dal mero ritardo nel pagamento di un debito o dal volontario inadempimento. All’intermediario spetta dunque un autonomo potere decisionale in ordine alla segnalazione e alla trasmissione dei dati alla Centrale Rischi, tenuto conto che, qualora non sia stata iniziata un’apposita azione in ipotesi di palese stato di insolvenza del debitore con conseguente obbligo di segnalazione, l’intermediario potrà valutare discrezionalmente la posizione del soggetto che si trovi in difficoltà economica non transitoria. In particolare, dovrà esser valutata la complessiva situazione patrimoniale del debitore, e non ci si potrà limitare al solo rapporto negoziale dal quale è derivata l’esposizione, tanto più se detta esposizione è stata contestata davanti ad una Autorità terza. Conseguentemente, deve essere disposta la cancellazione, in quanto illegittima, di una segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, nel caso in cui l’intermediario non dia atto della contestazione del credito posto a fondamento della segnalazione”. Parte ricorrente, in particolare, aveva dedotto di non aver ricevuto alcun preavviso, che non era stata effettuata alcuna valutazione della situazione finanziaria da parte dell’istituto bancario, che non era in mora per alcuna rata rispetto ai due finanziamenti in corso e che il saldo apparente del c/c, a seguito di riconteggi avvenuti in altro giudizio tra le stesse parti, aveva prodotto un saldo attivo per il cliente.
Quanto all’obbligo di preavviso, il Tribunale ha comunque affermato che, contrariamente all’assunto della banca, non avesse provveduto a comunicare alla società ricorrente l’imminente segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della B.D. Inoltre, “.. sarebbe stato onere dell’istituto finanziario convenuto dimostrare che la comunicazione di preavviso era stata tempestivamente eseguita in conformità al dettato dell’art. 125 TUB”.

Sul punto il Tribunale riconosce che l’obbligo di preavviso della segnalazione prevista a tutela del consumatore ex art. 125 TUB, attraverso un’interpretazione sistematica che abbia riguardo alle disposizioni del codice civile, costituisce un presidio rientrante tra gli obblighi di prudenza cui la banca è tenuta a tutela del cliente che sta per essere segnalato. A tal proposito ha pure richiamato l’art. 1375 c.c, implicante la buona fede contrattuale nella fase esecutiva del contratto, ritenendolo principio generale dell’ordinamento e che non abbisogna di ulteriori specificazioni attraverso norme speciali di dettaglio.

Per il Tribunale brindisino, la norma di cui all’art. 1375 c.c. rispecchia fedelmente i principi di cui agli art. 2/e 41 comma 2 della Cost, attesi la necessità di rendere effettiva la solidarietà sociale di cui all’art. 2 e la necessaria utilità sociale dell’iniziativa economica privata di cui all’art. 41. Pertanto, ritiene il Tribunale, che a nulla vale che il TUB da una parte ed il Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia dall’altra non prevedano un obbligo di informazione preventiva per chi non sia consumatore, soccorrendo le norme di cui sopra compreso l’art. 1322 c.c. sull’autonomia negoziale delle parti.

Per. Tribunale di Brindisi, poi, la mancata preventiva segnalazione in CR da parte della banca costituisce un vero e proprio abuso del diritto posto in essere da soggetto forte contrattualmente che arreca in tal modo un grave pregiudizio che deve essere evitato proprio attraverso quell’informazione prevista dal nostro ordinamento in virtù dei sopra richiamati principi.

Trib. Verona, 27-05-2014 Il caso.it, 2014 aveva già in passato statuito che: “In caso di domanda cautelare di cancellazione di segnalazione in centrale rischi, è sempre ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c. in luogo di quella tipica ex art. 10, 4 comma, e 5 D.Lgsn. 150/11 ove il ricorrente oltre a dolersi della violazione degli obblighi connessi al trattamento dei dati personali deduca espressamente – sia altrimenti ricavabile dal ricorso – la violazione da parte dell’intermediario segnalante degli obblighi di correttezza e buona fede in executivis, espressione del più generale dovere di solidarietà contrattuale, riconducibili al rapporto negoziale intercorrente tra la banca intermediaria e il cliente segnalato”.

Come è noto, la Centrale Rischi è un servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, gestito dalla B.D. e disciplinato dalla Delib. CICR. 29 marzo 1994 e successive modificazioni, su espressa delega contenuta nel D.Lgs. n. 385 del 1993, alla quale gli intermediari finanziari sono obbligati ad aderire e partecipare (sotto comminatoria di sanzioni non solo disciplinari ma anche pecuniarie – v. art. 6, capitolo I, Sezione I delle istruzioni contenute nella Delibera di B.D. 11/02/1991 n. 139, che richiama l’art. 144 del TU.B.), attese, anche e soprattutto, le finalità pubblicistiche di accrescimento della stabilità del sistema creditizio, che detto servizio tutela (Circolare n. 139/1991, capitolo I, Sezione 18, all’art. 2).

Ora, se è palese nel testo normativo, prima, ed in quello esplicativo, poi, che l’informativa ai clienti consumatori deve essere preventiva rispetto alla segnalazione a sofferenza 0 comunque a contenuto negativo (id est a sconfino 0 a scadenza), quid iurisin caso di società o soggetti ritenuti non consumatori?
Il Tribunale di Brindisi, come abbiamo visto, ha richiamato i principi di cui all’art. 1375 c.c., 1322 c.c. nonché gli artt. 2 e 41 2° comma cost. per inferirne un principio di carattere generale quale è quello di improntare il proprio comportamento contrattuale al principio della buona fede in executi Pur tuttavia, per il cliente che non rivesta la qualità di consumatore, le norme del D.Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia – T.U.B.) che vengono in rilievo, per la questione de qua agitur, sono le medesime già richiamate dallo stesso Tribunale di Brindisi, ad eccezione ovviamente di tutti quei riferimenti testuali alla qualità di consumatore (in particolare artt. 121 e segg. TUB). Conseguentemente le norme rilevanti sono costituite dalle previsioni di cui all’art. 125 comma 3 TUB, di cui all’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla Circolare 139 in data 11.2.1991 della Banca d’Italia; in caso di segnalazione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”, pur se “tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati”. Pertanto l’informativa della segnalazione “a sofferenza” non è espressamente definita come preventiva, ma deve avvenire secondo le locuzioni temporali del “la prima volta” ovvero “in occasione della prima segnalazione”. A nostro sommesso avviso, la ratio palese dell’informazione preventiva relativa alla necessità di procedere alla segnalazione “a sofferenza” è identica sia che il cliente sia un consumatore sia che questi non lo sia. Il potenziale cattivo pagatore 0 c.d. soggetto insolvente, aveva già ricevuto una attenzione da parte della giurisprudenza: vd. Cass. n. 12626/2010, Cass. n. 7958/2009, Cass. n. 2309/2013, Cass. n. 15609/2014, Cass. n. 26361/2014, Cass. n. 1725/2015, Cass. n. 2913/2016).

 

Orbene se questa è la finalità primaria ed immediata della norma, valida a prescindere dalla qualifica di consumatore e dalla natura del soggetto debitore (persona fisica, giuridica, ente), non pare però ragionevole escludere una tale possibilità anche per il cliente che non rivesta la qualità di consumatore, il quale nella tutela del proprio buon nome, quale soggetto solvibile ed affidabile, ha, molto più del consumatore, che usufruisce del credito per finalità di consumo, la maggior parte del proprio “patrimonio” nella prassi commerciale corrente e che necessita di quel credito e di quel buon nome per mantenere inalterata la propria sussistenza/esistenza quale soggetto imprenditoriale sicuro ed affidabile, per certi versi più meritevole dello stesso consumatore.
Più di recente, il Tribunale di Como Sez. I, Sent., 10/10/2016 ha ritenuto che: “La banca, prima di procedere alla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi, deve informare cliente anche non consumatore) al fine di consentirgli di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, altresì, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza”.

Si riporta il passaggio della sentenza, in cui è scritto che cliente non consumatore ha diritto al preavviso al pari del consumatore. “La complessità della valutazione a carico della banca, che deve tenere conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, nonché la serietà delle conseguenze della segnalazione, giustificano la necessità di una preventiva comunicazione (anche al cliente non consumatore), anche al fine di instaurare con il medesimo un contraddittorio che gli consenta, da un lato, di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, dall’altro, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza presupposto della segnalazione a sofferenza” (Trib. Verona, 17.05.2014, Trib. Locri, 12.04.2016).

In altro importante passaggio, il giudice comasco ha segnalato che: “Peraltro, non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (cd. “credito litigioso”), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. “autotutela” di cui all’art, 1460 c.c. ) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione” (Trib. Pescara, 21.12.2006).

In altrettanta importante Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria – Rel. Satta | 16.04.201 5,a proposito di obbligo di preavviso, si specificava che: “Qualora, invece, il cliente non sia un consumatore, l’obbligo di preavviso della Banca sussiste nel solo caso in cui la segnalazione abbia riguardo crediti “a sofferenza” – quelli la cui riscossione sia cioè incerta, trovandosi il debitore in una situazione di insolvenza 0 in altra ad essa equiparabile – “in relazione ai quali la Banca deve compiere una valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, da effettuarsi sulla base degli elementi di fatto in suo possesso” (come da Circolare n. 139/2011). “È proprio da tale valutazione discrezionale che discende l’obbligo di preavviso nei confronti del cliente”. Come si vede, anche tale motivazione avrebbe potuto applicarsi al caso in questione così come in tanti altri casi..

Non constano ancora precedenti da parte della S.C. sul punto del preavviso riguardo i non consumatori.
Tuttavia, analizzando la giurisprudenza di merito che quella degli Arbitri Finanziari, si può evincere come l’obbligo di preavviso di segnalazione in CR B.D. debba essere adottato, oltre che nei casi previsti dalla normativa primaria e regolamentare in favore dei consumatori, anche in tutti gli altri casi in cui il soggetto non sia consumatore, bensì imprenditore individuale o società.

L’informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva ed è finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.

La predetta comunicazione è prevista indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto da segnalare, come stabilito dalla circolare 139/1991 alla sezione I (la cui rubrica è significativamente intitolata “Principi Generali”) par. 1 secondo cui “L’obbligo di segnalare alla Banca d’Italia le suddette informazioni sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato”, non venendo pertanto in rilievo il fatto che il soggetto segnalato sia o meno un consumatore.

Un ultimo accenno va effettuato sul cd. “periculum in mora”, allorquando si faccia ricorso all’art. 700 c-p.c.

Questo, oltre che provato documentalmente 0 a mezzo testimoni, può altresì essere facilmente desunto da indici presuntivi, posto che la segnalazione ha proprio
lo scopo di rendere edotte le banche sull’identità dei soggetti inaffidabili i quali non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell’irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, come avviene nella gran parte dei casi.