Il Sig. Mevio, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificatogli dalla banca Y, conveniva quest’ultima in giudizio spiegando altresì domanda riconvenzionale. La somma richiesta con il decreto ingiuntivo era di € 280.000,00, oltre interessi come richiesti, spese e compensi, basata sul finanziamento di €245.000,00 concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente di corrispondenza n. xxx con garanzia ipotecaria, al tasso nominale annuo pari alla quotazione Euribor a tre mesi arrotondato allo 0,05 superiore maggiorato di 3,75 punti percentuali in ragione d’anno; € 16.171,64 quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. xxx al medesimo intestato e radicato presso l’Agenzia della banca Y, saldo comprensivo di interessi maturati al 31/07/2016. L’opponente, con raccomandata. a.r., provvedeva al recesso dai contratti di c/c, ivi compreso quello di apertura di credito garantito da ipoteca. Il decreto ingiuntivo, poi, veniva munito di formula esecutiva richiesta sul presupposto che il credito derivasse dal finanziamento di € 245.000,00 concesso dalla banca sotto forma di apertura di credito in conto corrente di corrispondenza n. xxx fondato su atto ricevuto da notaio.
Il sig. Mevio deduceva che era vero di aver ricevuto il finanziamento della somma di € 245.000,00, ma che la somma gli era stata erogata sotto forma di un contratto complesso, oltremodo svantaggioso per l’opponente oltre che illecito, illegittimo e/o nullo, per quanto spiegato nello stesso atto di opposizione.
La banca Y si costituiva chiedendo il rigetto della proposta opposizione nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il sig. Mevio, deduceva altresì che gli altri due conti correnti erano affetti da anatocismo ed usura per € 86.482,09 e che lo stesso contratto di conto corrente relativo all’apercredito, al netto di ogni considerazione giuridica di seguito sviluppata, presentasse fenomeni di anatocismo ed usura per € 25.977,56.
Deduceva altresì il sig. Mevio che la somma ricevuta sotto forma di finanziamento, venne utilizzata per estinguere posizioni debitorie del cliente sia con la
banca Y che con terzi istituti bancari.
Ora, la fattispecie portata all’attenzione del ‘Tribunale barese, presenta aspetti peculiari ed interessanti, in realtà poco trattati in giurisprudenza, per i risvolti che presenta in relazione al fenomeno usurario, atteso il minor ricorso a tale strumento finanziario sì complesso da parte dei privati. Sennonché, il sig. Mevio ha dedotto in giudizio che attraverso la lettura del contratto e dei documenti in possesso dell’attore, sarebbe emersa la complessità del negozio giuridico in quanto si manifesta con le caratteristiche di un mutuo collegato ad un conto corrente. A ciò si aggiunga una complicata applicazione di meccanismi finanziari alla base di questo prodotto bancario. Ad ogni buon conto, la banca in oggetto, sul proprio sito web, descrivendo il prodotto finanziario “APERCREDITO”, così si esprime: “L’apertura di credito ipotecaria in c/c destinata alle imprese è un contratto a tempo determinato, con il quale la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino alla cifra concordata. Per l’accensione del finanziamento è prevista l’apertura di un apposito conto corrente di corrispondenza destinato esclusivamente all’erogazione, all’utilizzo ed al rimborso del finanziamento. La Banca propone, unitamente al mutuo, una polizza contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione e scoppio dell’immobile oggetto della garanzia ipotecaria.”
Quanto affermato dal foglio informativo pubblicato dal sito web della stessa Banca indica la finalità del finanziamento nell’ “acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili, ovvero all’acquisto di impianti e macchinari” mentre nel contratto in esame veniva specificato che la finalità del finanziamento era legata “per esigenze di liquidità”. Il finanziamento è assistito da garanzia ipotecaria, di norma di 1° grado e viene regolato ad un tasso variabile in relazione all’andamento del parametro EURIBOR. Questo strumento finanziario prevede il graduale rientro del debito entro un certo numero di anni, con riduzioni periodiche (trimestrali o semestrali) degli importi disponibili secondo un piano concordato. Questo impone che il limite di scopertura non venga definito in misura stabile, ma decrescente. A causa di ciò, il massimo utilizzo potrà essere raggiunto solo all’inizio. Poi risulterà via via ridotto ad un livello inferiore, ogni tre o sei mesi. Il criterio per la sua definizione proviene dai metodi usati per l’ammortamento dei mutui, solitamente col metodo “francese…
La difesa del Mevio, al di là della richiesta di declaratoria di nullità del contratto per i vizi di cui agli artt. 1325 n. 2 e 1418 ccc. e della dissimulazione del contratto costituente un vero e proprio mutuo, si è posta il problema di quale categoria assumere ai fini della verifica del superamento del TS, se quella dei c/c, di altri finanziamenti o quella del mutuo.
È facile evincere come sussumere un “mutuo” di fatto sotto la categoria dei c/c appresterebbe alla banca un vantaggio sproporzionato in termini di interessi applicati/applicabili, senza la remora di dover incorrere in usura, atteso l’alto TS peri conti correnti, che nella fattispecie era pari al 12,765%.
Mentre per la categoria altri finanziamenti era al 7,905 % e per i mutui a tasso variabile era del 4,875%.
Con la memoria ex art. 183 6* comma n. 1, la difesa del Mevio ha richiesto in prima battuta che il contratto posto in essere tra le parti dissimulasse un vero e proprio mutuo e come tale fosse soggetto alla relativa categoria ed, in subordine, a quella di altri finanziamenti. In entrambi i casi, il negozio giuridico superava il TS di riferimento.
Espletati gli adempimenti di cui all’art. 183 6* comma c.p.c., sciogliendo la riserva a seguito di udienza di trattazione, il giudice barese ha emanato la dovuta
ordinanza istruttoria.
Il provvedimento si segnala in quanto il giudice, senza prendere in considerazione a quale categoria sussumere il rapporto bancario in questione, id est l’apercredito, ha demandato al CTU il compito di “verificare se vi sia stata al momento dei singoli contratti la pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria ex I. n. 108/1996 (vigente ed applicabile dal 02/04/1997, data di pubblicazione in GU del primo tasso soglia), e va utilizzata, per il calcolo del TEG, la formula della Banca d’Italia tempo per tempo vigente (e quindi, in particolare, fino al 31/12/2009 non tenendo conto delle CMS applicate dalla banca) e considerando altresì che dal 14/05/2011 in poi i tassi soglia vanno calcolati secondo il meccanismo introdotto dal D.Lgs. del 13/05/2011 n. 70..”.
Ora, è innegabile che ci si trovi di fronte ad un’operazione commerciale che ha comportato un prestito finanziario, garantito da garanzia reale e di durata superiore ai diciotto mesi con pagamento dell’imposta sostitutiva. In tale contesto, l’attore è risultato essere il soggetto debole del rapporto il quale, non solo è stato costretto a certificare in qualche modo il proprio debito nei confronti dell’istituto erogante e di altri, ma ha contribuito a far aumentare le garanzie sul debito in favore della banca facendo diminuire in tal modo il rischio del credito.
Giova, comunque, segnalare che la Giurisprudenza di Legittimità, (con gli arresti sez. I, 9 settembre 2004, n. 18182, 25 febbraio 1983, n. 1455) e di Merito (Tribunale di Napoli, 2 febbraio 2002) ha statuito che non può essere considerato titolo esecutivo, nonostante l’apposizione della relativa formula da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria difettando il requisito della certezza del diritto.
Invero, con riferimento al rapporto di apertura di credito bancario, contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una
somma di denaro per un dato periodo di tempo 0 a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), la somma in affidamento rimane in proprietà dell’accreditante fino al momento della sua effettiva utilizzazione da parte dell’accreditato. Ed è soltanto con il prelevamento che l’accreditante diventa creditore e l’accreditato debitore, essendo tenuto da tale momento alla restituzione dell’importo utilizzato, coni relativi interessi, connessi ovviamente al tempo di effettiva utilizzazione. Sennonché, il contratto notarile indica soltanto la somma messa a disposizione dei correntisti. Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è necessario rifarsi agli estratti del conto corrente.
Si tratta però di documenti successivi ed esterni rispetto all’atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c. ‘Tornando al tema di indagine di tale articolo, è innegabile che con tale operazione la banca si garantisce di solito un tasso di interesse molto alto, se non addirittura sproporzionato a fronte di un debito certo e consolidato. E crediamo che per fattispecie similari si possa richiamare, al di là dell’ipotesi applicabile circa il superamento 0 meno del TS a seconda della categoria, il dettato di cui all’art. 644 c.p., il quale stabilisce che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.”
Si tratta, come è noto, della c.d. usurarietà in concreto che viene valutata dal giudice a prescindere dal tasso legale, qualora ricorrano due presupposti rinvenibili nella situazione di difficoltà economica 0 finanziaria del soggetto passivo e nella sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto. Ora, un contratto di apercredito garantito da garanzia reale, per estinguere situazioni debitorie pregresse rientra a pieno titolo in tale fattispecie, con conseguente declaratoria di usurarietà del tasso in concreto applicato dalla banca.
Lo strumento del conto corrente con contestuale garanzia ipotecaria, dissimulante un vero e proprio mutuo, pare spropositato in relazione al correntista- mutuatario, in quanto non incassa la somma erogata, ma di fatto la consegna alla banca che estingue il pregresso. Come abbiamo visto sopra, la forbice dei TS tra i C/C ed i mutui è pari al 7,89 %, per cui la differenza di tasso è notevolissima, inducendo la banca nella scelta dell’utilizzo di uno strumento, quale è quello del conto corrente, in luogo di un altro, (mutuo o finanziamento), conseguendo un lucro elevatissimo in termini economici.
Altro punto rilevante della vicenda, risiede nell’art. 1 del contratto di apercredito, laddove è esplicitato che: “Ai sensi degli artt. 38 e ss. Del D.Lgs. n. 385/1993, la banca concede a xxx che accetta, un finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente ed assistita da garanzia ipotecaria per complessivi euro 245.000,00 da utilizzare per esigenze di liquidità…”. Ora, la forma adoperata per erogare il detto finanziamento, id est apertura di credito in C/C, può sopravanzare la sostanza delle cose, soprattutto ai fini della verifica del superamento o meno del TS in relazione alla esatta individuazione della categoria?
Sennonché, il credito fondiario, dice l’art. 38 TUB, ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. Se il dato letterale del contratto, quindi, richiama espressamente il predetto articolo, si può ritenere l’apercredito un normale affidamento in conto corrente e come tale soggetto al TS della categoria dei C/C? Crediamo vi siano tutti gli elementi in fatto e di diritto, per ritenere che il caso vada annoverato nella categoria dei mutui, qualora il Tribunale dovesse ravvisarne tutti gli elementi, 0, nella peggiore delle ipotesi, sussumerlo sotto la categoria di altri finanziamenti, il cui TS, anche se superiore a quella dei mutui, potrebbe comunque invalidare il contratto in relazione alla disciplina dei tassi ex art. 1815 2° comma c.c. in uno all’art. 644 c.p. Va da sé che solo il prosieguo del giudizio fornirà la soluzione che il Tribunale adito riterrà di dover applicare alla fattispecie concreta.


